SORVEGLIANZA SANITARIA
Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute
Nell’interpello n. 1 del 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza di un lavoratore dipendente con un‘assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute.
Si tratta, in particolare, della visita medica obbligatoria prima del rientro in servizio del dipendente.
L’interpretazione univoca della legge, si riferisce alla sentenza di cassazione di seguito riportata:
– la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che:
«La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»
Conclusioni:
La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.Si consiglia anche che la cartella sanitaria di rischio, sia conservata per tutto il tempo durante il quale il lavoratore presta la propria attività presso l’azienda, e che le dichiarazioni di idoneità siano sempre conservate anche dopo il periodo di 10 anni, essendo le malattie professionali denunciate dopo periodo superiore a 10 anni precedentemente indicati.